Ecco le direttive. Peri lavoratori che si assentano dal lavoro per la sola paura del contagio da Coronavirus, senza alcun provvedimento delle Autorità o decisione della propria azienda, sarà considerato assente ingiustificato e con la conseguenza dell’applicazione di un provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro.
Per i lavoratori che sono stati collocati in quarantena obbligatoria l’assenza viene trattata invece come se fosse in malattia.
Mentre la sospensione dell’attività aziendale decisa per precauzione comporta l’assenza giustificata del lavoratore e la chance dell’accesso alla cassa integrazione per l’azienda, se questa rientra nei settori applicabili.
Un’alternativa può essere lo smartworking regolato dalla legge 81/2017: il lavoratore subordinato può svolgere la sua prestazione da casa, senza recarsi sul luogo di lavoro. Data la situazione di emergenza, il Dpcm pubblicato sempre il 23 febbraio per contenere il contagio in Lombardia e in Veneto ha previsto la possibilità di adottare lo smart working in via “automatica” nelle aree considerate a rischio, senza il preventivo accordo scritto fra le parti.
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